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Oggi: Mag 20, 2012
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Paletta segnaletica
Le modalità d'uso del "segnale distintivo" (impropriamente chiamato "paletta") sono disciplinate dall'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada. Fra i "soggetti" autorizzati all'uso del segnale distintivo non sono elencati i volontari della protezione civile (cui non è permesso di svolgere servizi di polizia stradale) i quali pertanto, non possono e non devono adoperare, nonchè detenere alcuna "paletta" durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Fanno eccezione i casi di "vera emergenza" e di "calamità naturali" in cui, nell'immediatezza dell'intervento, il volontario coadiuva gli organismi istituzionali; in questi frangenti al volontario può essere affidata la paletta in ausilio degli operatori di un'amministrazione impegnati nei soccorsi (Carabinieri, Polizia, ecc...). Nel caso di abuso, il fatto è punibile a sensi dell'articolo 498 del Codice Penale. |










