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Sorveglianza davanti alle scuole
Con sempre maggiore frequenza, le Amministrazioni locali avanzano alle nostre sezioni la richiesta per effettuare un "servizio di accoglienza e sorveglianza all'ingresso delle scuole" (a garanzia della sicurezza degli alunni, per facilitare l'attraversamento della strada, segnalare eventuali persone sospette, ecc..).
Trattasi di un impegno estremamente meritorio a favore dei giovani e i "nonni vigili" (vengono chiamati con questa affettuosa aggettivazione, perché la maggior parte di loro ha superato gli ...anta) lo svolgono con grande entusiasmo e diligenza, perchè coscienti di essere ancora utili alla società civile (al riguardo, è interessante il disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri del 3.12.99 dal Ministro della Solidarietà sociale sulla "Istituzione del servizio civile per le persone anziane che vogliono collaborare a progetti sociali, culturali e di sostegno sociale").
In attesa dell'approvazione della normativa, ricordiamo che per svolgere la sorveglianza all'esterno delle scuole è indispensabile definire una convenzione con l'Amm.ne locale; inoltre, appaiono necessarie talune indicazioni:
- anche per questa attività, la Presidenza nazionale ha predisposto convenzioni tipo (inviate dietro richiesta) nelle quali sono analiticamente descritti impegni, oneri, garanzie, ecc.. che dovranno essere sottoscritte dall'Amm.ne locale e, a seconda dei casi, dal Presidente della sezione o della o.v.
- l'attività può essere svolta dalla sezione attraverso un gruppo di fatto, senza costituire un nucleo di volontariato. Tuttavia, qualora questo già esistesse, non v'è dubbio che anche i soci della sezione che non intendano iscriversi a questo (ma desiderino partecipare, comunque all'attività sopra specificata) possano farlo, indossando le insegne ANC e purchè usufruiscano di regolare copertura assicurativa (in aggiunta a quella già esistente, stipulata dalla Presidenza nazionale);
- a fronte del servizio reso, l'Amm.ne locale potrebbe mettere a disposizione del nucleo (o della sezione) locali in comodato d'uso (è la soluzione auspicabile), oppure potrebbe assumersi l'onere del pagamento della polizza assicurativa, corrispondere un "contributo" a titolo di rimborso spese per le uniformi, la turnazione, l'organizzazione del servizio e quant'altro necessario per il puntuale svolgimento dello stesso. Nell'ipotesi di corresponsione anche di un "compenso", questo dovrà essere ripartito in quote ai volontari sulla base dei rapporti di turnazione presentati (ovviamente, si tratterà di cifre di modesta entità a copertura delle reali spese sostenute dal volontariato per i mezzi di trasporto, caffè, panino, ecc..).
- i volontari saranno muniti di un apposito tesserino di riconoscimento con foto (fornito dall'Amministrazione locale), del bracciale identificativo, del cappellino e del "fratino" ANC. In tutti i casi, il Presidente della sezione dovrà verificare che l'uniforme dei volontari sia "a norma" (cioè, quella espressamente realizzata dalla Presidenza nazionale), con esclusione della bustina, degli alamari e, comunque della fiamma dell'Arma;
- la legge 266/91 intende il volontariato come prestazione gratuita di servizio e introduce il concetto del rimborso spese realmente sostenute e documentate. Se ne deduce che, la prassi del rimborso a forfait è una scorciatoia per la quale potrebbero rientrare anche compensi...di lavoro nero, compromettendo così l'elemento fondamentale del volontariato: la gratuità.
Infine, per quanto riguarda la funzione sociale del volontariato in tutte le sue forme, si rammenta quando più volte ribadito sulla Rivista e cioè "il volontariato non può essere impiegato in modo continuato, a un uso sostitutivo di ciò che deve fare il servizio pubblico, perchè ciò sarebbe di fatto uno snaturamento della sua missione (che ha compiti e limiti ben definiti) e distoglierlo da più compiute interpretazioni e comprensioni del reale".
ALDO CONIDI
Fiamme d'Argento - 1 / 2000
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